Contenzioso avviato da ATA Handling
Nel mese di maggio 2015, da parte di ATA Handling in liquidazione e sottoposta a procedura di concordato preventivo, è stato notificato un atto di citazione a SEA SpA e al Comune di Milano, in cui ATA Handling, rifacendosi alla decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 concernente gli asseriti aiuti di Stato concessi a favore di SEA Handling, chiede il risarcimento del danno da essa stessa subito a causa dei suddetti aiuti di Stato, erogati sotto forma di aumenti di capitale, che avrebbero gravemente pregiudicato l’attività di ATA Handling: potendo, infatti, SEA Handling contare su sistematiche coperture delle perdite, ha applicato sul mercato tariffe nettamente più basse di quelle che avrebbe potuto applicare in assenza degli aiuti. Ciò da un lato avrebbe costretto ATA Handling ad applicare anch’essa tariffe più basse di quelle che avrebbe potuto applicare in un mercato non distorto, dall’altra parte avrebbe impedito ad ATA Handling l’acquisizione di una quota di mercato maggiore. Tale situazione avrebbe impedito ad ATA Handling di operare sul mercato in condizioni di equilibrio, determinandone la liquidazione. Nel mese di settembre 2013 e, una seconda volta, nel mese di luglio 2014, ATA Handling aveva richiesto il risarcimento dei danni a causa degli asseriti aiuti di Stato, ma entrambe le richieste sono rimaste prive di riscontro, pertanto ATA Handling ha notificato l’atto di citazione, quantificando i danni, tramite un’analisi differenziale dei due scenari (SEA Handling con aumenti di capitale e SEA Handling senza aumenti di capitale), in 93,1 milioni di Euro. Da parte di SEA è già stata prodotta la documentazione atta a scardinare la tesi del prezzo predatorio, inoltre, avendo le convenute presentato eccezione di difetto di giurisdizione, ATA Handling ha introdotto avanti alla Corte di Cassazione il regolamento di Giurisdizione, al fine di accertare se la giurisdizione sulla causa risarcitoria sia di competenza del Giudice civile o del Giudice amministrativo. La Corte di Cassazione ha confermato la giurisdizione del Giudice ordinario cui la causa è stata rimessa per la prosecuzione sul merito.
Coerentemente con l’impostazione adottata nelle precedenti chiusure in merito alla decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012, anche per il contenzioso avviato da ATA Handling, derivando direttamente dalla decisione sopra citata e facendo a questa esplicito riferimento, non viene effettuato nessun appostamento di fondi per rischi e oneri nel bilancio di SEA.
Contenzioso avviato da Emilio Noseda dinanzi al Tribunale di Buenos Aires
Nel 2005 è stato notificato a SEA un ricorso presentato dal signor Emilio Noseda dinanzi al Tribunale di Buenos Aires per ottenere l’adempimento di presunti impegni assunti nel 1997 da SEA nei confronti di Delta Group S.A., società uruguayana di cui egli stesso era legale rappresentante e che ha supportato SEA nella fase di gara per la concessione degli aeroporti argentini.
Il signor Noseda, come cessionario dei diritti di Delta Group, chiedeva la condanna di SEA a:
- trasferire il 2% delle azioni di AA2000 a fronte del pagamento del suo attuale valore di mercato;
- risarcire il danno per perdita di chance relativo alla mancata possibilità per Delta Group di rivendere le azioni nel periodo in cui valevano più del prezzo allora pattuito (pari a 2 milioni USD), danno non quantificato;
- risarcire il danno per lucro cessante relativo alla mancata assegnazione a Delta Group di alcune concessioni in tre aeroporti argentini, danno non quantificato.
A chiusura della fase probatoria e nelle more dell’emissione della sentenza, tenendo conto anche della sostituzione dell’organo giudicante nel frattempo intervenuta e dell’accoglimento della richiesta di Noseda di gratuito patrocinio, SEA ha presentato una proposta di transazione del valore di 500.000 USD che non è stata accettata. Noseda ha chiesto una somma pari a USD 3,5 milioni, oltre alle spese giudiziali.
In data 30 dicembre 2016 il Tribunale Commerciale n.2 di Buenos Aires ha depositato la sentenza, notificata il 2 febbraio 2017, con la quale ha rigettato la domanda proposta dal signor Noseda e volta a ottenere gli impegni assunti nel 1997 di cui si è precedentemente parlato, condannandolo al pagamento delle spese di lite. Il signor Noseda ha presentato appello avverso al provvedimento.
SEA ha appostato, nel fondo rischi e oneri del proprio bilancio, un importo adeguato per la copertura del rischio.
Sentenza 3553/2015 emessa dal Tribunale di Milano
La Sentenza della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in settembre 2015, è relativa al contenzioso in essere con Agenzia delle Dogane per il mancato pagamento degli importi per l’utilizzo degli spazi messi a disposizione da SEA. Questa decisione conferma le motivazioni della Sentenza di 1° grado, in cui l’Agenzia delle Dogane era stata condannata a riconoscere a SEA l’importo di 5.591 migliaia di Euro. L’Agenzia delle Dogane a dicembre 2016 ha impugnato dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione la predetta sentenza, contestando la spettanza di quanto stabilito dal giudice di appello. Non essendosi conclusi tutti i gradi di giudizio, nessun provento è stato iscritto nel presente Bilancio di Esercizio.
Contenzioso civile SEA/ENAV
La sentenza si riferisce all’azione di rivendica, promossa da SEA, dei beni erroneamente trasferiti a ENAV con verbali di consegna provvisori del 1983/1984. La Corte d’Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di SEA ed escluso il trasferimento a ENAV dei beni sopra citati. La sentenza d’appello, in riforma di quella di primo grado, riconosce a SEA il diritto di superficie sulle aree demaniali degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa oggetto di concessione e quindi la proprietà temporanea sui beni realizzati.
Nel febbraio 2016 sia l’Avvocatura per conto dei Ministeri sia ENAV hanno proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello 3406/2015 che ha accolto integralmente le domande di SEA. Quest’ultima ha richiesto, ad aprile 2016, la notifica del controricorso con ricorso incidentale condizionato sia verso i Ministeri sia verso ENAV. Attualmente si è in attesa della fissazione dell’udienza di discussione.
È altresì pendente avanti il Tribunale di Milano un contenzioso avente ad oggetto l’azione di rivendica di SEA verso ENAV per i beni compresi nel D.M. 14.11.2000; la causa è in istruttoria.
Provvedimenti in materia di Canoni Vigili del fuoco
La legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) art. 1, comma 1328, ha istituito il Fondo antincendi alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato nella misura di 30 milioni di euro annui, al fine di ridurre il costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi prestato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti. Tuttavia a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del comma 3 bis di cui all’art. 4 del D.L. n. 185 del 29-11-2008, introdotto con la Legge di Conversione del 28/1/2009 n. 2, le risorse del fondo sono state destinate anche a finalità del tutto estranee a quelle inizialmente previste dalla Finanziaria 2007.
SEA ha formulato eccezioni d’illegittimità e ha impugnato la norma sia davanti al TAR sia davanti al Tribunale civile di Roma.
Negli anni, si sono susseguiti positivi e importanti pronunciamenti, alcuni divenuti definitivi, ad esito dei quali si può osservare come tutti i giudici aditi abbiano qualificato “l’onere stabilito dalla legge (il tributo), quale tributo di scopo”. Sino a ora i giudici hanno altresì accertato che a seguito dell’entrata in vigore della legge n.2/2009 tutte le somme del Fondo antincendi sono destinate alla copertura di costi e finalità del tutto estranee da quelle inizialmente previste di riduzione dei costi sostenuti dallo Stato per il servizio antincendi negli aeroporti.
Si segnala che nella Legge di Stabilità 2016, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, è stata introdotta la seguente disposizione:
“All’articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: « della legge 24 dicembre 2003, n. 350, » sono inserite le seguenti: « e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all’articolo 1, comma 1328, della legge 25 dicembre 2006, n. 296, ».”
L’articolato riqualifica il contributo da versare al Fondo, come corrispettivo per il servizio reso dai Vigili del Fuoco, al fine di superare le obiezioni sulla natura di tributo imposto sollevate dai Gestori aeroportuali e ricondurre il rapporto nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, in contrasto con le sentenze precedentemente emesse sul punto. Non si segnalano aggiornamenti alla data di presentazione del presente bilancio di esercizio.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 27074/16 ha rimesso alla Corte Costituzionale l’esame sulla costituzionalità di tale norma. Nel corso del 2016 la Società ha intavolato una trattativa con il Ministero dei Trasporti al fine di definire la posizione aperta che, alla data odierna, risulta ancora in corso.
Agenzia delle Entrate – avvisi di accertamento in materia di IVA ed IRES periodo d’imposta 2011
Nel mese di dicembre 2016 SEA ha ricevuto la notifica di due Avvisi di accertamento in materia rispettivamente di IVA ed IRES entrambi relativi al periodo d’imposta 2011. Avverso l’Avviso di accertamento ai fini IVA, legato alla chiusura e definizione delle note verifiche dell’Agenzia delle Dogane in relazione alla contestata attività di cessione di energia elettrica sugli scali di Malpensa e Linate, la Società ha provveduto a presentare ricorso innanzi alle competenti Commissioni Tributarie ritenendo censurabili i rilievi dell’Atto sia in termini di diritto che di fatto. Per quanto riguarda invece l’Avviso di accertamento in materia IRES, conseguente alla ricezione di un Questionario e vertente sulla presunta non corretta applicazione del regime fiscale PEX con riferimento alla plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in Aeropuertos Argentina 2000, la Società ha provveduto a presentare apposita Istanza di revisione in Autotutela e, nelle more della definizione della stessa, Istanza di Accertamento con Adesione non ritenendo del tutto fondate le motivazioni addotte in atto da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Verbale del Gestore dei Servizi Energetici a seguito di verifica dei certificati verdi da teleriscaldamento della centrale di Linate
Nel mese di dicembre 2016, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha trasmesso alla controllata SEA Energia un verbale redatto a seguito del sopralluogo (effettuato nel marzo 2016) per la verifica dei dati forniti per la richiesta dei certificati verdi da teleriscaldamento per la centrale di Linate. Il GSE ha chiesto la restituzione di 17.106 certificati verdi per il periodo 2010 – 2014 (di cui 12.435 di competenza della Società e 4.671 di competenza A2A) che ha comportato l’iscrizione di un fondo oneri futuri pari a 1.049 migliaia di euro, in quanto tali certificati sono stati incassati alla data del 31 dicembre 2016. La Società, assistita dai propri legali, ha proposto ricorso entro i termini previsti.